SERIE B FEMMINILE – Sconfitta a tavolino per il Cesena Fc

Pesante sanzione per la squadra di mister Ardito

Come ogni settimana il Giudice Sportivo Sergio Lauro ha emesso le sentenze per quanto concerne la serie B femminile. Sconfitta a tavolino per il Cesena per 3-0 nel derby contro il Ravenna.

 

“Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 14 marzo 2023, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Gare del 12 Marzo 2023:

Gara S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL – A.S.D. APULIA TRANI

Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la società A.S.D. APULIA TRANI ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B Divisione Calcio Femminile) che alla lettera B – punto 7 – “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

– che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero

– nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. APULIA TRANI risultano schierate su un totale di venti calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 8 BISTRIAN CLAUDIA ANDREA; n. 9 RUS LAURA ROXANA; n. 11 FEDOTOVA RENATE; n. 15 LISSOM MATIP MARIE CONCHITA; n. 20 COLESNICENCO NADEJDA e n. 19 CORSO MARTINA PIA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL – A.S.D. APULIA TRANI 4-1, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un’ammenda

Delibera di infliggere:
1. Alla società A.S.D. APULIA TRANI l’ammenda di € 1.500,00
2. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Nicola DI CHIANO l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

Gara RAVENNA WOMEN FC SSD ARL – CESENA FC

Il Giudice Sportivo,
Esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la società CESENA FC ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B Divisione Calcio Femminile) che alla lettera B – punto 7 – “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

– che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero

– nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società CESENA FC risultano schierate su un totale di diciotto calciatrici solo un numero di tredici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 10 MAK KAREN; n. 25 IRIGUCHI NANOKA; n. 31 PLONER SZANDRA; n. 49 KIAMOU CHRISTIANNA TZE e n. 88 ALKHOVIK KARYNA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020).

Delibera
1. di infliggere alla società CESENA FC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore del Ravenna Women FC SSDARL;
2. di irrogare alla società CESENA FC la sanzione di € 500,00
3. di infliggere al Dirigente accompagnatore ufficiale della società CESENA FC, Sig. Paolo TANI, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

Gara A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE – A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

Il Giudice Sportivo,
Esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento campionato Serie B D.C.F.) che alla lettera B – punto 7 – “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

– che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero
– nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO risultano schierate su un totale di diciannove calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 5 TALEB MARIIA AMEL; n. 11 DIAZ FERRER JULIA; n. 14 GREGORIOU ANTONIA; n. 88 ILLINA ANASTASIA e n. 17 ANDREOLI MATHILDA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE – A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO 4-1, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un’ammenda

Delibera di infliggere:
1. Alla società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO l’ammenda di € 1.500,00
2. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig.ra Elisabetta TERRAVEGLIA l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 500,00 A.S.D. APULIA TRANI Per l’assenza di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra come previsto e stabilito dall’art. 66 delle N.O.I.F., senza la sussistenza di cause giustificative comprovate dalla società, con l’obbligatoria certificazione della Divisione Calcio Femminile (R.A.; S.A.).
Ammenda di € 200,00 CESENA FC Per aver inserito il Sig. Federico GOZZI nella distinta della squadra e averlo fatto accedere al recinto di gioco senza averne titolo.
Ammonizione e Diffida alla Società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE Per inottemperanza all’obbligo della diffusione del Comunicato antiviolenza (art. 25 comma 5 C.G.S.); in violazione anche della diffusione attivata in modo che possa essere certificata dagli Ufficiali di gara, i quali ne hanno rilevato l’omissione. Sanzione così determinata valutate le circostanze attenuanti (R.A.;S.A.).
Ammonizione e Diffida alla Società SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM Per inottemperanza all’obbligo della diffusione del Comunicato antiviolenza (art. 25 comma 5 C.G.S.). Sanzione così determinata valutate le circostanze attenuanti (R.A.;S.A.).

A CARICO DEI TECNICI

Ammonizione
GOZZI FEDERICO (CESENA FC) Per essere stato inserito nella distinta della squadra e ammesso nel recinto di gioco senza averne titolo.

AMMONIZIONI
Terza Sanzione MELILLO FABIO (TERNANA CALCIO SPA)

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSE
Squalifica per 1 giornata effettiva di gara VIGLIUCCI CHIARA (TERNANA CALCIO SPA) Per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione rivolgeva allo stesso frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

NON ESPULSE
Squalifica per 1 giornata effettiva di gara
BRAMBILLA VIOLA (SAN MARINO ACADEMY)
Già diffidata (Quinta sanzione)
MASSIMINO MARIKA (TERNANA CALCIO SPA)
Già diffidata (Quinta sanzione)
RAGGI GRETA LUCIA (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)
Già diffidata (Quinta sanzione)

AMMONIZIONI
Quarta Sanzione Diffida
LISSOM MATIP MARIE CONCHITA (A.S.D. APULIA TRANI) TONIOLO MARTINA (S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.) VIGLIUCCI CHIARA (TERNANA CALCIO SPA)
Terza Sanzione
CUCINIELLO PAOLA (CESENA FC) DI CRISCIO FEDERICA (TERNANA CALCIO SPA) DISTEFANO GAIA (CESENA FC) GONZALEZ RODRIGUEZ SARA (SSDARL NAPOLI FEMMINILE) MELE CHIARA (SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM) NOZZI MELISSA (SSDARL NAPOLI FEMMINILE) PACIONI ELEONORA (TERNANA CALCIO SPA)
Seconda Sanzione
CAPUCCI LAURA (SSDARL WOMEN HELLAS VERONA) SORO FRANCESCA (S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL)
Prima Sanzione
GARDEL VALERIA (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL) MONETINI NOEMI (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

Fonte: IL GIUDICE SPORTIVO Sergio Lauro
Calcio femminileCesenaserie B
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