A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo.
Caso Leao
“Il caso Leao rientra nell’ambito normativo della risoluzione unilaterale del contratto da parte del calciatore o del club senza giusta causa, art.17 del Regolamento Fifa Sullo Status e i Trasferimenti Internazionali dei Calciatori. Il comma 1 del suddetto articolo è chiaro nella parte cui riferisce che: “in tutti i casi, la parte inadempiente pagherà un’indennità, la stessa dovrà essere determinata: nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un “periodo protetto”.”.
Sempre l’art 17 nel comma 2 esplica: “l’indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un professionista debba pagare l’indennità ne risponderà in solido con la sua società. L’ammontare dell’indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.”.
Pertanto, sulla base di quanto anticipato dai media in merito alla sentenza del Tas di Losanna, il Lille si ritroverebbe in tale caso a dover corrispondere una cifra complessiva 20 milioni al fine di evitare di incorrere in ulteriori sanzioni come potrebbe essere il divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per due periodi di tesseramento.”
Caso plusvalenze
“Il riferimento normativo è l’art 31 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 1 così riferisce: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.”.
Il problema delle plusvalenze “fittizie” è davvero di difficile contestualizzazione, considerato che le società sono libere di riconoscere un determinato valore al proprio tesserato, di conseguenza l’impossibilità di individuare dei parametri oggettivi al fine di giungere a valutazioni univoche dei cartellini genera tali situazioni. La Fifa ha dichiarato che sta cercando di individuare un algoritmo per inquadrare la valorizzazione del calciatore, ma rientriamo sempre in un concetto astratto che andrebbe a limitare la libertà contrattuale delle parti. Pertanto, sarebbe auspicabile puntare su altri parametri finanziari ed economici al fine di valutare lo stato di salute di un club.”
Salernitana-Venezia
“Il giudice sportivo ha accolto il ricorso della Salernitana e ha riconosciuto la tesi della sussistenza della causa di forza maggiore per la gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio 2022, difatti nel dispositivo si parla di “appurata impossibilità oggettiva e insuperabile della prestazione sportiva”, pertanto citando il principio normativo dell’art 55 delle Noif che in merito alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore cosi esplica: “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53(sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione), salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”, continua al comma 2: “la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.”. Quindi in linea teorica l’ultimo grado di giudizio a cui potrà fare ricorso il Venezia è la Corte Sportiva d’Appello.”
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Fonte: 1StationRadio