Il Napoli sottovoce lascia intendere che nelle motivazioni del giudice sportivo ci sono le premesse per la vittoria. Alcuni passaggi sono indicativi. La comunicazione della Asl Napoli 2 delle 14,13 del 4 ottobre, infatti, viene ritenuta di indubbio rilievo dal giudice. È quella in cui l’ufficio di prevenzione vieta, senza se e senza ma, che i calciatori possano lasciare l’isolamento domiciliare. Eppure il giudice considera che la partenza del Napoli, a quel punto era divenuta oggettivamente impossibile. Ma come? Se è di indubbio rilievo perché non la prende in considerazione nel suo giudizio? E cosa fa credere al giudice sportivo che il Napoli non aveva alcuna intenzione di partire per Torino, visto che il volo dura non più di un’ora e quindici minuti? Il giudice sottolinea come la società fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter e che pertanto era oggettivamente divenuto impossibile sotto il profilo logistico-organizzativo arrivare in tempo. Ma De Laurentiis potrà dimostrare che il charter era a disposizione della società dopo che la Lega aveva confermato lo svolgimento del match. Pino Taormina (Il Mattino)