Coronavirus – Il Ministero della Salute ha appena emesso una circolare sulla sanificazione delle strutture non sanitarie, per spiegare ai titolari delle attività, come intervenire su superfici e ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento. La circolare è corredata da una tabella esplicativa come, con l’ausilio degli esperti, è raffigurata la permanenza del virus sulle varie superfici: sulla carta 30 minuti, tessuto 1 giorno, banconote 2 giorni, vetro 2 giorni, plastica 4 giorni, acciaio inox 4 giorni, mascherine chirurgiche esterne 7 giorni. La circolare della Salute, firmata dal direttore generale Giovanni Rezza, fa riferimento a un rapporto redatto dall’ISS, in cui si legge: «Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19. Tali indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo». Inoltre «i prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell’UE – per l’Italia il Ministero della Salute – sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). Punto chiave per entrambe le normative è quello relativo a una comprovata efficacia dei prodotti, valutata sulla base di specifiche norme tecniche europee di standardizzazione sull’attività virucida, quali la UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019. Fonte: mattino.it