SSC Napoli – Il codice di condotta per chi frequenta lo stadio

La SSC Napoli desidera richiamare l’attenzione su quanto già comunicato a mezzo stampa in data 9 agosto, relativamente al Codice di Condotta.
Infatti, in ossequio alle disposizioni del Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 e dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, ha adottato il ‘Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso alle Manifestazioni Calcistiche’ (Codice di Condotta).
Il Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, con l’intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici”, al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio“, ha  introdotto il cosiddetto “sistema di gradimento”.
Il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento che, in virtù delle disposizioni dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive del Ministero degli Interni, le società sportive sono tenute ad adottare, pena pesanti sanzioni, per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che violino il “codice di condotta” adottato dalle società stesse.
Attraverso il “sistema di gradimento”, le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini.
Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSCN, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione delle stesse.
Il Codice di Condotta è consultabile sul sito ufficiale al seguente link: http://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx e sarà altresì consultabile presso tutti i punti vendita abilitati.
L’acquisto o la cessione omaggio di un titolo di accesso allo stadio San Paolo, comporta automaticamente l’accettazione del regolamento di utilizzo dello stadio e del Codice di Condotta.
La SSCN condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSCN ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.
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