Giudice sportivo – Punita la curva del Cagliari, “graziato” D’Ambrosio, stop in casa Napoli

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18ma giornata di Serie A. Rese note le decisioni del giudice sportivo. Punita la curva del Cagliari, “graziato” l’interista D’Ambrosio,squalifica per Albiol in casa Napoli:

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Il Giudice Sportivo, letto il rituale e dettagliato rapporto dell’Arbitro addizionale e dei collaboratori della Procura Federale in ordine al lancio, al 14° del secondo tempo, da parte dei sostenitori della soc. Cagliari assiepati sugli spalti della Curva Nord dell’impianto di casa, di un petardo sul terreno di giuoco, che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza antincendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell’uso di dita della medesima mano, a causa dello scoppio del petardo stesso, dispone, in relazione al detto lancio di materiale esplodente pericoloso per l’incolumità dei presenti, visto l’art. 14 CGS e date la recidiva specifica e la diffida in atti, l’obbligo per la soc. Cagliari di disputare due gare con il settore “Curva Nord” privo di spettatori; infligge, altresì, alla medesima società l’ammenda di € 20.000,00 (sanzione complessivamente attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) ed e) CGS).

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta il 22 dicembre 2016, alle ore 13.48), in merito alla presunta condotta violenta, non vista dall’arbitro, tenuta al 41° circa del primo tempo dal calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale), nei confronti del calciatore Senad Lulic (Soc. Lazio); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che dalla visione delle immagini televisive si percepisce una manata inferta, in fase di giuoco, dal calciatore D’Ambrosio ai danni del suo avversario, che non risulta costituire condotta deliberatamente violenta, bensì al più condotta gravemente antisportiva, e quindi in quanto tale condotta comunque non sanzionabile ai sensi dell’art. 35.1.3 CGS, P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale).

a) SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Internazionale, Palermo, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 112/287 considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 33° del primo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto un’espressione irrispettosa al Direttore di gara e, all’uscita dal recinto di giuoco, colpito violentemente con un calcio ed un pugno i tabelloni pubblicitari.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIRAGHI Cristiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PADOIN Simone (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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