La 1ª Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Sassuolo, confermando la sconfitta per 0-3 nella gara con il Pescara dello scorso 28 agosto valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Sassuolo per aver schierato il calciatore Antonino Ragusa “considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CG.