La vertenza legale fra A22 – società che governa la Superlega – da un lato, e Fifa e Uefa dall’altro, si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella giornata di oggi infatti il Tribunale Commerciale n. 17 di Madrid ha dato ragione alla Super League Company (oggi A22), confermando l’abuso di posizione dominante perpetrato agli albori del progetto, nell’aprile 2021, dalle due federazioni europea e mondiale.
Questo il comunicato, ripreso da calciomercato.com:
“La magistrata titolare del Tribunale Commerciale n. 17 di Madrid ha accolto parzialmente la domanda presentata dalla European Super League Company S.L. (ESLC) contro la UEFA e la FIFA e ha dichiarato che entrambi gli organismi hanno abusato della loro posizione dominante e stanno impedendo la libera concorrenza nel mercato attribuendosi la facoltà discrezionale di proibire la partecipazione a competizioni alternative e imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate che violano gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Per questo il contenuto delle dichiarazioni emesse da FIFA, UEFA e altre entità (comprese le federazioni e le leghe di Inghilterra, Italia e Spagna, alcuni dei cui club facevano parte del progetto) il 18 aprile 2021 (denominata nella domanda ‘Dichiarazione’) in relazione al progetto di competizione internazionale paneuropea, viola anch’esso gli articoli 101 e 102 del TFUE.
Dato che la Superlega nei termini inizialmente proposti nella domanda, cioè secondo il progetto iniziale che è stato abbandonato e già scartato dalle stesse promotrici, le richieste relative a ciò devono anch’esse decadere. Non è possibile imporre una proibizione o restrizione in astratto; cioè, imporre una proibizione futura a qualsiasi altro progetto o modifica di quello già presentato. Accettare il contrario significherebbe accettare una sorta di proibizione o blindatura di qualsiasi progetto di competizione calcistica presentato dalle richiedenti, il che non è accettabile. Spetterà ai partecipanti modificarlo e adattarlo successivamente. Ciò non implica che sia oggetto del procedimento l’autorizzazione di qualsiasi competizione, ma stabilire le basi per incanalare un sistema di libera concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche”.