L’ Avv. Destratis parla del “Caso-Juve e dove secondo lui è necessario intervenire

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Il caso Juventus-plusvalenze pone inevitabilmente l’accento su alcune lacune del Codice di Giustizia Sportiva FIGC: persino la Corte Federale di Appello, ovvero il massimo organo endofederale FIGC, nel sanzionare la Juve in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Federale FIGC Chiné, ha certificato un ingiustificato vulnus legislativo.

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La C.F.A. già nella decisione n. 89 del 27 maggio 2022, in cui aveva prosciolto la Juve, aveva chiesto al Consiglio Federale FIGC l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che da fisiologici potevano trasformarsi in patologici, così da consentire alle società di conoscere i limiti della razionalità del proprio agire e quindi della dimostrabilità dello stesso.

Un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi” ha scritto in seguito la CFA nella decisione n. 63 del 30.1.2023, allorquando ha sanzionato la Juventus.

L’art. 4 del C.G.S. FIGC utilizzato per punire la Juventus (prevede le sanzioni per la mancata osservanza dei generici principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) più che garantire un certo grado di flessibilità all’ordinamento, pare consentire ai giudici sportivi di spaziare in modo ampio venendo meno il carattere della determinatezza e certezza della fattispecie. Ritengo una forzatura giuridica giungere ad una decisione estremamente afflittiva in assenza di chiari dettati normativi che qualifichino (e sanzionino dal punto di vista disciplinare) le operazioni di plusvalenze. E’ vero che il calcio ha una sua specificità ma prevedere “penalizzazione di uno o più punti in classifica” o “La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni” mi sembra lasci spazio ad un eccessivo margine di elasticità con il rischio che “il potere conferito al giudice si trasformi da discrezionale a potere arbitrario”. Eppure la CFA ha ritenuto dover punire il sistema-Juve irrogando alla F.C. Juventus S.p.A. 15 punti di penalizzazione.

Val la pena di ricordare che il processo sportivo, che non è pubblico, è un tipico esempio di processo inquisitorio, in quanto l’accusa, rappresentata dalla Procura Federale, detiene poteri decisori, primo tra questi il potere di archiviazione. Inoltre il Procuratore ha il potere di deferimento, nel senso che non dovrà chiedere ad un giudice il rinvio a giudizio perché lo decide egli stesso. In altre parole, decide se un tesserato o una società deve essere mandato a processo attraverso il “deferimento” oppure se “archiviare” le violazioni che gli vengono segnalate, impedendo così di fatto sul nascere, a sua insindacabile scelta e senza possibilità d’appello, qualsiasi pronuncia di un tribunale sportivo. Nulla a che vedere con le garanzie offerte dall’ordinamento statale. Un incarico così rilevante, che si riceve per nomina del Consiglio Federale su proposta del Presidente FIGC, impone una assoluta terzietà, indipendenza e riservatezza. L’attuale Procuratore Federale è il magistrato Giuseppe Chiné nominato il 27 Aprile 2021, anche se lo stesso svolgeva le funzioni di vicario già dal 18.12.2019, con provvedimento sottoscritto sempre da Gabriele Gravina.

Nell’ambito di questi poteri capita, perché è capitato, che sia negato ad alcuni richiedenti l’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari pur avendo interesse alla loro conoscenza, mentre ad altri no. E mi riferisco al caso Serappo/Ulivieri in ambito A.I.A.C. e ad altre questioni che riguardano noti dirigenti federali. Questa tendenza della Procura Federale di Chiné a non autorizzare la visione degli atti non è ineccepibile. Tornando al caso Juve, il dirigente Cherubini e l’ex DS Paratici hanno dovuto far ricorso al TAR Lazio per ottenere una lettera della Procura Federale indirizzata alla Covisoc con “chiarimenti interpretativi” sulla questione plusvalenze. Per la Juventus tale documento datato 21 aprile 2021 potrebbe rappresentare il reale inizio delle indagini e perciò potrebbe essere in grado di inficiare l’inchiesta della Procura Federale per violazione dei termini perentori. Finora i bianconeri avevano chiesto di poter visionare il documento ma Chiné aveva respinto la domanda spiegando che quell’atto non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare. Di opposto avviso il TAR che ha dato ragione al club bianconero, imponendo la consegna del documento. Tale decisione è stata impugnata al Consiglio di Stato dalla FIGC difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, già estensore del Codice di Giustizia e capo dell’Ufficio Giuridico FIGC. Perlomeno discutibile il fatto che la FIGC si sia costituita in un giudizio amministrativo per proibire ad una sua società di ricevere un documento utile alla sua difesa in un processo sportivo. La richiesta di sospensiva della FIGC in merito alla decisione del TAR è stata respinta e la discussione in camera di consiglio sulla clausola compromissoria e la pregiudiziale sportiva è stata fissata per il 23 marzo prossimo. Così la Juve ha ricevuto la carta Covisoc. Si tratta di sei pagine inviate dal procuratore Giuseppe Chiné al presidente della Covisoc Paolo Boccardelli (in risposta a una richiesta inviata il 31 marzo) in cui si forniscono chiarimenti interpretativi sulla vicenda plusvalenze.

Il punto fondamentale però è come la giustizia viene applicata” ha avuto modo di dire il presidente FIGC Gravina nel corso della presentazione in pompa magna presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza di alcune delle più alte cariche istituzionali del mondo politico e sportivo, del volume “Codice di Giustizia Sportiva”, ideato e curato dall’avvocato Viglione (braccio destro prima di Cosimo Sibilia ed ora di Gabriele Gravina) il quale in più occasioni ha difeso la FIGC dinanzi al Collegio Coni. Ecco, è esattamente questo il problema.

Fonte: AVV. GIULIO DESTRATIS

 

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