Giudice sportivo ecco cosa ha deciso per la partita Verona-Napoli della scorsa giornata di campionato:
Gara Hellas Verona-Napoli
Obbligo per la Soc. Hellas Verona di disputare una gara con il settore Curva Sud Inf. e Sup. privo di spettatori.
per aver i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara;
per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n.24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore n.9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.
Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli art. 25, comma 3 (denigrazione territoriale) e 28, comma 4 (discriminazione razziale) C.G.S, tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonchè in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto.
La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione della sanzione prevista ai sensi dell’arti. 28, comma 7, C.G.S..
Ammende
Ammenda di€ 5.000,00 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuta ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00 alla soc. Hellas Verona per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. B) CGS.
Ammenda di € 3.000,00 alla soc. Hellas Verona per avere gran parte dei suoi sostenitori, al termine della gara, intonato per circa trenta secondi un coro denigratorio nei confronti dell’Arbitro.
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Fonte: Lega Serie A