Su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo: “La norma di riferimento è l’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva che specifica come costituisce un comportamento discriminatorio; ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Nello specifico in merito allo squallido striscione che è apparso a Verona, l’art.28 del suddetto Codice è chiaro quando asserisce; le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. Sulla base di quanto sovra indicato la giustizia sportiva non potrà intervenire in merito allo striscione; essendo stato “esposto” al di fuori dalle pertinenze dello stadio. Discorso diverso invece per quanto riguarda i cori segnalati al Bentegodi per i quali potranno essere inflitte sanzioni al club con il rischio di chiusura di alcuni settori per una o più giornate. Ci si augura che le competenti autorità riescano ad individuare gli “autori” di tale gesto deplorevole cosi da poter intervenire almeno con il Daspo.”
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Fonte: 1 Station Radio