SENZA PROVE
Nel ricorso al Coni, il Napoli ricostruisce passo dopo passo quello che ha fatto dal momento in cui è stata comunicata la positiva di Zielinski. E insiste: è errato non considerare preclusivi alla trasferta i provvedimenti dell’Asl. E soprattutto, scrive, il Napoli non aveva interesse (o movente) a non giocare. Il club insiste sul fatto che erroneamente la Corte sportiva indica nel provvedimento del 4 ottobre, quello delle 14,13 della Asl Napoli 2 Nord, quello che vieta di partire.
Motivo per cui il Napoli aveva tutto il tempo di partire la sera prima per Torino. Ma secondo Lubrano e Grassani le motivazioni che portano alla condanna sono illogiche, incoerenti e irragionevoli. Il Napoli insiste: alle ore 19 del sabato già sussistevano tutti gli elementi preclusivi ad effettuare la trasferta emanati dalle autorità sanitarie competenti sulla base delle normative e non derogabili neanche dal Protocollo Figc.
Partire, avrebbe quindi significato incorrere in sanzioni penali e amministrative in quanto violazione a provvedimenti «a tutela della salute pubblica». Insomma la trasferta non è stata autorizzata «neanche facendo applicazione della facoltà discrezionale di concedere una deroga per la cd. trasferta in bolla come previsto dalla circolare del ministero della salute del 18 giugno 2020». Fonte: Il Mattino