Il caso Biglietti e abbonamenti in tempi di porte chiuse
Impossibilità. Lo scontro tra club e tifosi nasce sulla base di quanto stabilito dalle condizioni generali di vendita. Che non riconoscerebbero tale diritto agli acquirenti in nessun caso. La scelta effettuata di non rimborsare il biglietto è ancorata proprio sulla base di quanto disposto da tali rispettive condizioni di vendita. Ad esempio la Juventus all’articolo 6 del contratto di cessione dei tagliandi di ingresso pone a carico esclusivo del cliente l’eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, per caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle autorità competenti in seguito a fatti o eventi non dipendenti da responsabilità della società.
Si tratta di prescrizioni di cui il tifoso prende atto al momento dell’acquisto accettandole senza limitazioni. In ogni caso è corretto sottolineare che non possono essere imputate al club e quindi non comportano, in nessun caso, il diritto al rimborso del biglietto o la riduzione del corrispettivo economico.
In pressing. «Legittime o meno queste clausole sono in grado di sollevare forti dubbi circa l’eventuale portata vessatoria delle stesse, considerato che sembrano determinare un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, aggravando la posizione dello spettatore ed agevolando quella dell’organizzatore – ha spiegato, al Corriere dello Sport, Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo – Senza dimenticare che, a marzo del 2019, nei confronti di alcuni club, proprio l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio in materia di vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di vendita. Questi contratti sarebbero in netto contrasto con il “Codice del Consumo” (d.lgs n.206/2005). Nello specifico, sempre l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nda) è in pressing sui club, avendoli invitati a restituire i soldi in caso di manifestazioni a porte chiuse».
Garanti
Il rapporto negoziale che si viene a creare tra organizzatore dell’evento (il club) e spettatore (il tifoso) è regolato dalle condizioni generali di vendita. Che rappresentano un insieme di clausole che, sebbene non contenute nel documento, fanno comunque parte del negozio giuridico in esame, sulla base dell’articolo 1341 del codice civile (sotto esame sono anche gli articoli 1463 e 1464).
«Si tratta certamente di situazioni che coinvolgono anzitutto la materia del diritto dei consumatori la cui disciplina è contenuta all’interno del Codice del Consumo. In caso di accertata violazione dei diritti, i soggetti interessati potranno quindi ricorrere alle autorità garanti per richiedere tutele soprattutto considerato il caso di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro paese», ha concluso Di Cintio.
* direttore agenzia Sporteconomy.it. Fonte: CdS