Ammenda di € 35.000,00 con diffida : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 CGS, per non avere impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio sostenitore che causava la sospensione della gara di circa 40 secondi; per avere inoltre, ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 2 CGS, suoi sostenitori, al termine della gara, mentre l’Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, lanciato alcune bottigliette di plastica piene d’acqua in direzione degli stessi, una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria causandogli dolore; con recidiva specifica; per avere infine, al termine della gare, rivolto all’Arbitro cori offensivi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIAWARA Amadou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)